dell'Associazione
Articolo 1
E' costituita un'associazione culturale denominata "LEON BATTISTA ALBERTI". L'Atto Costitutivo è parte integrante del presente statuto, allegato in calce.
Articolo 2
L'Associazione ha sede in Torino. L'Associazione potrà istituire sedi, succursali, filiali e rappresentanze in Italia e all'estero.
L'Associazione potrà gemellarsi con altre istituzioni, ovvero rappresentarle o esserne rappresentata, sia in Italia che all'estero.
Articolo 3
La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2050. Potrà essere prorogata o abbreviata per deliberazione dell'assemblea dei soci.
Articolo 4
L'Associazione ha per oggetto la promozione di ricerche e studi nell'ambito culturale italiano e estero, in particolare sulle arti figurative ed architettoniche; la diffusione di dati relativi al patrimonio artistico nazionale ed internazionale; l'attuazione di forme di divulgazione delle arti in generale e di quelle figurative, architettoniche e collegate in particolare, attraverso la realizzazione, diretta o partecipata, di iniziative culturali anche in ambito scolastico; la collaborazione con istituti museali ed enti pubblici allo scopo di potenziare le attività istituzionali; la pubblicazione di libri, riviste e la realizzazione di produzioni audiovisive con intenti culturali; l'ideazione e l'allestimento e la circuitazione, dirette o partecipate, di mostre e similari; l'organizzazione di meetings, conferenze e simili; più in generale, ma non subordinatamente, la partecipazione e la realizzazione diretta o partecipata, a qualsiasi tipo di iniziativa culturale.
Articolo 5
L'Associazione ricercherà, per il conseguimento delle finalità sociali, contatti e collegamenti con pubbliche amministrazioni, enti culturali anche di rilievo nazionale ed internazionale, istituzioni museali e organismi culturali pubblici e privati.
Articolo 6
L'Associazione non ha finalità di militanza politica e non ricercherà, ne accetterà forme di collegamento con partiti o con organizzazioni politiche.
Articolo 7
L'Associazione non ha finalità di lucro. L'Associazione fonda il suo bilancio sull'apporto finanziario dei soci e dei terzi e sul risultato di gestione delle attività istituzionali.
Articolo 8
Sono organi dell'Associazione: l'assemblea dei soci; il direttivo; il Presidente; il Segretario.
Articolo 9
Possono associarsi i cittadini europei che sottoscrivono la domanda d'iscrizione condividendo le finalità dell'associazione e ne sostengono le iniziative con l'acquisizione della tessera annuale e con la propria attività. L'accettazione dell'iscrizione è sottoposta al Direttivo e all'Assemblea dei soci.
I Soci deliberano le linee programmatiche dell'attività in sede di assemblea annuale.
Articolo 10
L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno. Oppure su decisione del Segretario, o su richiesta di almeno un terzo dei soci.
Articolo 11
La qualifica di socio può venir meno: per dimissioni scritte da parte del socio; per morosità nel versamento delle quote sociali stabilite dal Direttivo; per deliberazione motivata del Direttivo; per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
Articolo 12
Il Direttivo è composto da un minimo di tre membri; è eletto dall'Assemblea dei soci. Il Direttivo dura in carica due anni e può essere integrato nel corso del biennio. Il Direttivo indirizza l'attività dell'Associazione secondo le linee programmatiche dell'Assemblea dei Soci.
Articolo 13
Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea dei Soci, dura normalmente in carica due anni e può essere rieletto. Le sue indicazioni sulle tematiche culturali sono vincolanti per il Direttivo. Rappresenta l'Associazione in ambito culturale.
Articolo 14
Il Segretario dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci; dura normalmente in carica tre anni e può essere rieletto.
Articolo 15
Al Segretario spetta la rappresentanza amministrativa, nonché l potere di firma e di rappresentanza legale dell'Associazione.
Il Segretario è abilitato ad operare per conto dell'Associazione con istituti bancari, anche per quanto riguarda l'apertura di conti bancari e la gestione di linee di credito; a firmare convenzioni con enti ed organizzazioni, informandone preventivamente il Direttivo.
Il Segretario è tenuto a redigere il bilancio di ogni manifestazione. E' responsabile dei deficit di gestione non autorizzati dal Direttivo.
Articolo 16
Le cariche sociali non comportano alcuna indennità di carica.
Articolo 17
Le cariche sociali di presidente e di segretario sono incompatibili con incarichi dirigenziali in partiti ed organizzazioni politiche o confessionali. La compatibilità con cariche dirigenziali di altre associazioni deve essere sancita dal Direttivo.
Articolo 18
Lo scioglimento dellAssociazione deve essere richiesto almeno dal 75% dei soci e richiede il voto dei 2/3 degli aventi diritto.
Articolo 19
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci deve determinare le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.
Articolo 20
Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, le leggi dello Stato sullassociazionismo e le leggi della Regione Piemonte sulle associazioni.
Articolo 21
Per ogni controversia è competente inderogabilmente il Foro di Torino.
Articolo 22
Per ogni controversia interna i Soci di qualsiasi ordine e grado accettano di avvalersi dellistituto dellarbitrato, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.
Articolo 23
Il presente statuto può essere modificato dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere integrato da un regolamento interno dell'Associazione.
Articolo 24
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile italiano.
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Stilato in Torino, 12 aprile 1979.
I Soci fondatori: Marco Basso, Enrica Biancheri, Carla Maria Brumat, Ito De Rolandis, Clara Gamba, Stefano Gamba, Dario Mazzoleni, Luciano Gambaudo, Mauro Giardini, Roberto Tutino.
Modificato in Torino, 20 dicembre 1994.