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Da: Avv. Andrea Ravelli
Categoria: Articolo stampa
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Data: 08 gen 2006
Ora: 16:17:44
Il matrimonio genera il vincolo coniugale e da origine ad obblighi ai quali non è possibile liberamente sottrarsi. Esso, è inoltre caratterizzato dalla tipicità degli effetti come la presunzione di paternità dei figli generati nel matrimonio, la previsione di un regime patrimoniale legale, la disciplina legale della separazione e del divorzio per attenuare o far cessare gli effetti del vincolo. La famiglia fondata sul matrimonio, tuttavia, non esaurisce la molteplicità e varietà delle relazioni di tipo familiare. È in atto un processo di differenziazione che da un unico modello di famiglia porta all’emersione di molteplici “tipi” di convivenze e di famiglie. Ma purtroppo in Italia, questa realtà sociale emergente è ancora priva di una disciplina giuridica. L’Europa, diversamente, è intervenuta spesso rispetto a questa importante fonte di dibattito. Con la Risoluzione del 16 marzo 2000 il Palamento Europeo ha chiesto agli Stati di “garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate ed alle coppie dello stesso sesso parità di dignità rispetto alle coppie ed alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali. Inoltre, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (la Carta di Nizza), approvata dal Parlamento Europeo nel novembre del 2000, riconosce tra le libertà fondamentali, “il diritto di sposarsi ed il diritto di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali che ne garantiscono l’esercizio”. Il diritto di sposarsi viene riconosciuto in modo disgiunto rispetto al “diritto di fondare una famiglia” cosa che rappresenta una significativa apertura nei confronti delle famiglie di fatto in quanto il diritto di fondare una famiglia viene tutelato anche al di fuori dei vincoli formali. La Carta di Nizza tutela i rapporti familiari indipendentemente dal fatto che trovino il loro fondamento nel matrimonio o siano altrimenti costituite. Cade, altresì, il riferimento alla diversità di sesso degli sposi cosa che apre la via al riconoscimento delle coppie omosessuali, già compiuto da alcune legislazioni come quella olandese e belga. Soprattutto in riferimento a tali orientamenti legislativi e quindi culturali, va da qualche tempo affermandosi in diverse esperienze nazionali la necessità di disciplinare le unioni non formalizzate. La legge può prendere in considerazione la convivenza come mera situazione di fatto per garantirle una più o meno ampia parificazione rispetto alle famiglie legittime. Altre volte si richiedono invece formalità, come la “registrazione” presso un pubblico ufficio. Questa scelta può avere effetti limitati come accade in Catalogna e in Belgio oppure, può tendere ad una quasi completa parificazione al matrimonio come dimostra l’esperienza olandese, danese, norvegese e svedese. Anche la legge francese sui “patti civili di solidarietà”, risalente al 1999, pone in primo piano gli accordi tra i conviventi ai quali spetta disciplinare le relazioni di coppia. Le registrazioni presso il tribunale è condizione perché essi siano efficaci, non solo tra le parti ma abbiano valenza pubblicistica e cioè, in particolare, nel campo fiscale, assistenziale o delle abitazioni. La disciplina alle volte riguarda in modo esclusivo le coppie omosessuali, come nella legislazione tedesca e danese. Altre volte, più democraticamente e in senso veramente liberale, è indirizzata indifferentemente alle coppie di sesso diverso o dello stesso sesso: ed è il caso della legge olandese, belga, catalana e francese. Apparentemente le stesse questioni quali l’abitazione, sanità, trattamento fiscale, diritti successori, che si pongono per le coppie eterosessuali sussistono anche per quelle omosessuali. In Italia, di converso, manca una regolamentazione delle convivenze. Progetti di legge di ispirazione diversa si sono succeduti nel tempo ma non sono mai giunti alla discussione in aula. Le stesse delibere comunali, intese a istituire registri o elenchi delle unioni civili, di valore simbolico, sono talvolta incorse nell’annullamento del TAR. Il principio di non discriminazione in ragione delle “tendenze sessuali” viene affermato nel Trattato Istitutivo della Comunità Europea e nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Nel campo della famiglia, il principio di non discriminare dovrebbe tradursi nella pari opportunità di accesso alla formalizzazione del rapporto di coppia ma purtroppo, al momento, in Europa solo l’Olanda e il Belgio hanno ammesso il matrimonio omosessuale. Se è vero che la nostra Costituzione, nell’art. 29 riconosce nella famiglia una società naturale sul matrimonio eretta, è anche vero che l’art. 2 garantisce protezione ad ogni formazione sociale nella quale si svolge la personalità umana e dunque ad ogni unione, anche diversa da quella formalizzata nel matrimonio, che realizzi una comunione di vita, alimentata dall’affetto e dalla solidarietà. Un riconoscimento giuridico delle coppie di fatto, anche omosessuali, come la loro registrazione nei registri di stato civile, renderebbe possibile l’accesso per migliaia di coppie ad una condizione socialmente accettata e riconosciuta che soddisferebbe l’esigenza fondamentale di non discriminare. In virtù del principio di uguaglianza formale e sostanziale tra tutti gli individui è doveroso, quanto meno, che i paesi europei ancorati a visioni scollate da una realtà profondamente mutata e in mutazione, affrontino questo tema e non disattendano più un appuntamento con la democrazia e il rispetto dei diritti e sentimenti umani.
A.R.
Da:
Categoria: Contributo saggistico
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Date: 11 lug 2006
Time: 01:08:32
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