|
ISTITUZIONE DI UN'AGENZIA PER
L'ASSISTENZA AI TESTIMONI E AI GIURATI
L'esigenza sottesa al presente provvedimento è chiara, sì come è evidente l'obiettivo che lo stesso persegue.
In altri termini, in una prospettiva adeguatrice, rispetto a quelli che sono gli standards di trattamento di coloro che sono coinvolti dall'amministrazione della giustizia nei paesi a consolidata tradizione democratica, la delega punta alla creazione presso ciascun ufficio giudiziario della Repubblica, di una apposita struttura che si curi di chi - pur non essendo parte in causa - ha l'obbligo di intervento nella procedura. Il riferimento precipuo è ai testimoni e ai giurati.
Ed infatti: se non par contestabile che i modi, le forme e i tempi di esercizio della giurisdizione siano indicativi di come - in un determinato Stato - è concepito il rapporto tra l'autorità e il cittadino, è parimenti indiscutibile che, ove non si assicuri una partecipazione priva di condizionamenti ambientali di chi è persona informata sui fatti determinanti ai fini della decisione ovvero è chiamato a contribuire alla formazione della pronuncia giudiziale, ben potrebbe affermarsi che l'esercizio della giurisdizione è viziato sin dalle sue fondamenta.
Orbene, partendo da questa considerazione, che al tempo stesso significa l'esigenza che chi è chiamato a contribuire al corso della Giustizia, debba farlo in un ambiente non ostile, ma sereno, è opportuno, con un approccio gradualista, l'assunzione da parte del Governo di un preciso impegno.
L'indifferibilità e quindi l'urgenza del provvedimento si colgono qualora - senza alcun condizionamento di tipo ideologico - si abbia a mente quanto quotidianamente accade, soprattutto nelle corti minori, ridotte, senza tema di esagerazione, a piazze di mercato, più che a luoghi ove la giustizia è amministrata; si aggiunga, poi, che il bisogno di predisporre misure idonee, a che il teste o il giurato non patisca alcun condizionamento di sorta dall'ambiente circostante nell'espletamento delle sue funzioni, è tanto più forte in ambito processual-penalistico, dove è in questione la libertà individuale.
|
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di istituire, presso il Ministero di grazia e giustizia, un'Agenzia che si occupi, prima di organizzare, poi di sorvegliare il funzionamento di un servizio di assistenza, che deve funzionare presso ciascun ufficio giudiziario della Repubblica, per coloro che siano coinvolti, non quali parti, nell'amministrazione della giustizia.
Art. 2.
1. Il Governo si atterrà ai seguenti principi:
a) è istituita presso il Ministero di grazia e giustizia l'Agenzia nazionale per l'assistenza dei testimoni e dei giurati;
b) dai compiti dell'Agenzia nazionale per l'assistenza dei testimoni e dei giurati, esulano quelli afferenti la predisposizione di qualsivoglia servizio di protezione, per coloro che, per il contributo offerto all'avvio ovvero alla prosecuzione del procedimento, abbiano esposto a pericolo la loro incolumità o quella dei prossimi congiunti;
c) l'Agenzia curerà l'istituzione presso ogni capoluogo di distretto di corte di appello di una sezione distrettuale nonché sorveglierà il funzionamento e gli standard di trattamento dei testimoni e dei giurati in ciascun distretto;
d) la valutazione sul funzionamento e sugli standard di trattamento andrà compiuta avuto riguardo alle brevi relazioni che ciascun fruitore del servizio avrà l'obbligo di presentare;
e) la sezione distrettuale curerà l'istituzione di una sezione per l'assistenza dei testimoni e dei giurati presso ogni ufficio giudiziario del distretto: tribunali, tribunali per minorenni, preture, uffici del giudice di pace;
f) tanto l'Agenzia nazionale quanto le sezioni locali per l'assistenza dei testimoni e dei giurati verranno composte da personale già attualmente alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, senza alcun aggravio per l'erario;
g) è obbligo dell'Agenzia nazionale dei testimoni e dei giurati predisporre una carta dei diritti dei testimoni e dei giurati;
h) è compito delle sezioni distrettuali e delle sezioni locali dell'Agenzia garantire l'effettiva vigenza e, quindi, dare esecuzione ai precetti della carta dei diritti dei testimoni e dei giurati;
i) la carta dei diritti dei testimoni e dei giurati, una volta predisposta, andrà sottoposta, sotto forma di disegno di legge, dal Ministro di grazia e giustizia alle Camere, per l'approvazione;
l) la carta dei diritti dei testimoni e dei giurati dovrà prevedere, qualora si sia chiamati a testimoniare:
1) il diritto, ove si avanzi una richiesta in tal senso, a prendere visione, precedentemente rispetto all'udienza, dell'aula ove ha a celebrarsi il processo;
2) il diritto al pagamento delle spese sostenute, entro e non oltre dieci giorni dalla celebrazione del processo, oltre che alla corresponsione dell'indennità dovuta per legge;
3) il diritto all'invio, almeno sette giorni prima rispetto al processo, di una informazione, che dovrà includere la spiegazione di come raggiungere l'ufficio giudiziario nonché l'indicazione dettagliata dei trasporti pubblici e delle aree di parcheggio limitrofe, dell'orario di apertura e di chiusura dell'ufficio, oltreché delle facilitazioni ivi esistenti;
m) qualora si sia chiamati come giurati, la carta dei diritti dei testimoni e dei giurati dovrà prevedere:
1) il diritto ad avere, almeno cinque settimane prima rispetto all'udienza, informazione della chiamata quale giurato; l'informazione dovrà indicare in modo analitico le regole di funzionamento della corte di assise nonché i modi e le forme dell'eventuale astensione;
2) il diritto all'invio, unitamente all'informazione, di un libro esplicativo dei doveri e correlativamente dei diritti connessi al ruolo di giurato;
3) il diritto al pagamento delle spese sostenute, entro e non oltre dieci giorni dalla celebrazione del processo, oltre che alla corresponsione dell'indennità dovuta per legge;
4) il diritto all'invio, almeno sette giorni prima rispetto al processo, di una informazione, che dovrà includere la spiegazione di come raggiungere l'ufficio giudiziario nonché l'indicazione dettagliata dei trasporti pubblici e delle aree di parcheggio limitrofe, dell'orario di apertura e di chiusura dell'ufficio, oltre che delle facilitazioni ivi esistenti.
Art. 3.
1. Entro un anno dall'entrata in vigore degli emanandi decreti legislativi, è fatto obbligo al governo di adottare la disciplina attuativa del presente provvedimento.
|