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NUOVA DISCIPLINA DELL'ONERE DELLE SPESE DIFENSIVE
SOSTENUTE DALL'IMPUTATO E DALL'INDAGATO
Uno dei princìpi del giusto processo consiste nella terzietà del giudice e nella parità tra accusa e difesa. Questa parità non può risolversi solo nel conferimento al difensore di strumenti tecnici e giuridici che consentano il pieno e completo espletamento del mandato difensivo, ma deve consistere anche nella giusta retribuzione per le prestazioni fornite agli imputati sottoposti a provvedimenti penali ed assolti con formula piena o per i quali sia intervenuto decreto di archiviazione. La sottoposizione dell'imputato o dell'indagato all'onere delle spese processuali sostenute per la difesa costituisce una palese violazione dei princìpi del giusto processo che tende, tra l'altro, a salvaguardare l'integrità morale ed economica dell'imputato o dell'indagato. E rappresenta una intollerabile ingiustizia specie per chi, già gravemente danneggiato sul piano morale o professionale, debba sottoporsi anche ad un ingiustificato danno economico. Il disegno di legge prevede l'istituzione di un fondo costituito dai versamenti obbligatori eseguiti da ciascun contribuente in sede di predisposizione del modello unico nella misura dell'8 per mille.
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il fondo per il pagamento delle spese difensive sostenute dall'imputato o dall'indagato.
2. Il fondo per il pagamento delle spese difensive è determinato in misura pari all'8 per mille del gettito derivante dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 411 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 411-bis. - (Oneri a carico del fondo per il pagamento delle spese difensive sostenute dall'imputato o dall'indagato). - 1. Il decreto motivato emesso ai sensi dell'articolo 409, comma 1, o l'ordinanza pronunciata a seguito dell'udienza camerale fissata ai sensi dell'articolo 409, comma 2, ovvero a seguito della opposizione della persona offesa, pone le spese difensive sostenute dall'indagato a carico dell'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La previsione del comma 1 non si applica qualora il provvedimento di archiviazione consegua all'estinzione del reato o al difetto di una condizione di procedibilità".
Art. 3.
1. All'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La sentenza di non luogo a procedere pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato pone le spese difensive sostenute dall'imputato a carico dell'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze".
Art. 4.
1. All'articolo 530 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. La sentenza di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato pone le spese difensive a carico dell'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze".
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