|
ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE Il presente disegno di legge persegue due obiettivi "generalmente condivisibili": in primo luogo tenta di porre un freno ad una prassi applicativa assolutamente irrituale; in secondo luogo "punta" a contribuire ad un riassetto della fase pre-dibattimentale, non più differibile affinché il processo funzioni. Sotto il primo profilo, il riferimento é alla tendenza, non assoluta, ma comunque generalizzata, a concepire l'udienza preliminare come luogo processuale destinato puramente e semplicemente al "passaggio delle carte" dal giudice dell'udienza preliminare al giudice del dibattimento; Memori del brocardo "in claris non fit interpretatio", quindi, parrebbero auspicabili un più largo uso del non luogo a procedere, specialmente dopo l'intervento manipolatore della Corte costituzionale sull'articolo 425 del codice di procedura penale, nonché un più facile ricorso ai riti alternativi. Orbene, un inciso va aperto: quanto detto resta lettera morta, se non accompagnato da una riforma del diritto penale sostanziale, volta a restringere sempre piú gli ambiti di intervento della sanzione penale. In altri termini, va abbandonata l'intenzione di creare, facendo ricorso all'intervento penale, un sistema di controllo sociale alternativo rispetto a quello ordinario, che rinviene nella "supplenza magistratuale" il proprio cardine. Tornando allo specifico disegno di legge, nella consapevolezza che non è risolutivo, in quanto misura "tampone", sembra percorrere la giusta direzione: ossia consente al giudice del dibattimento - in sede di questioni preliminari - di effettuare un controllo interno, avente ad oggetto il rituale esercizio, ad opera del giudice dell'udienza preliminare, dei suoi poteri e, quindi, della funzione allo stesso riconosciuta dalla legge processuale. |
DISEGNO DI LEGGE Art. 1. |
|
|
Copyright©2002 Critica Sociale