Pagina 11 - n.1/2002
Critica Sociale

La riforma della giustizia (2)

ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE 
PER IL DECRETO DEL RINVIO A GIUDIZIO


Il presente disegno di legge persegue due obiettivi "generalmente condivisibili": in primo luogo tenta di porre un freno ad una prassi applicativa assolutamente irrituale; in secondo luogo "punta" a contribuire ad un riassetto della fase pre-dibattimentale, non più differibile affinché il processo funzioni.

Sotto il primo profilo, il riferimento é alla tendenza, non assoluta, ma comunque generalizzata, a concepire l'udienza preliminare come luogo processuale destinato puramente e semplicemente al "passaggio delle carte" dal giudice dell'udienza preliminare al giudice del dibattimento; 
sotto il secondo profilo, si ha riguardo all'esigenza che vi sia l'approfondimento dibattimentale, solo ove lo stesso appaia assolutamente indispensabile. In proposito, vale rammentare che il modulo procedimentale accusatorio, che è dispendioso, andrebbe attivato - onde evitare un ingiustificato "ingolfamento" degli uffici giudiziari - solo rispetto alle res in iudicium deducendae di difficile soluzione e, quindi, particolarmente complesse.

Memori del brocardo "in claris non fit interpretatio", quindi, parrebbero auspicabili un più largo uso del non luogo a procedere, specialmente dopo l'intervento manipolatore della Corte costituzionale sull'articolo 425 del codice di procedura penale, nonché un più facile ricorso ai riti alternativi. Orbene, un inciso va aperto: quanto detto resta lettera morta, se non accompagnato da una riforma del diritto penale sostanziale, volta a restringere sempre piú gli ambiti di intervento della sanzione penale. In altri termini, va abbandonata l'intenzione di creare, facendo ricorso all'intervento penale, un sistema di controllo sociale alternativo rispetto a quello ordinario, che rinviene nella "supplenza magistratuale" il proprio cardine.

Tornando allo specifico disegno di legge, nella consapevolezza che non è risolutivo, in quanto misura "tampone", sembra percorrere la giusta direzione: ossia consente al giudice del dibattimento - in sede di questioni preliminari - di effettuare un controllo interno, avente ad oggetto il rituale esercizio, ad opera del giudice dell'udienza preliminare, dei suoi poteri e, quindi, della funzione allo stesso riconosciuta dalla legge processuale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "f - bis) la motivazione, con l'indicazione specifica delle ragioni per cui si è ritenuta fondata la notizia di reato e non superfluo l'accertamento dibattimentale".

Art. 2.
1. Al comma 2 dell'articolo 429 del codice di procedura penale le parole: "comma 1, lettere c) e f)" sono sostituire dalle seguenti: "comma 1, lettere c), f) e f- bis)".

Art. 3.
1. Al comma 1 dell'articolo 555 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h - bis) la motivazione, con l'indicazione specifica delle ragioni per cui si è ritenuta fondata la notizia di reato e non superfluo l'accertamento dibattimentale".

Art. 4.
1. Al comma 2 dell'articolo 555 del codice di procedura penale, le parole "comma 1, lettere c), d), f)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1, lettere c), d), f) e h- bis)". 

 Critica Sociale


 Successiva

Copyright©2002 Critica Sociale