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NORME IN MATERIA DI SEPARAZIONE
DELLE CARRIERE TRA GIUDICI E PUBBLICI MINISTERI
E LORO STATO GIURIDICO
Il principio di responsabilità è il cardine del moderno costituzionalismo. Esso però, in Italia, appare spesso disatteso nell'ambito dell'esercizio della funzione giudiziaria, il che contribuisce ad allontanare pericolosamente le istituzioni dai cittadini. In particolare si avverte l'esigenza di un sistema che, al fine di garantire un perfetto equilibrio processuale, eviti contaminazioni tra la funzione di chi giudica e la funzione di chi accusa. Strettamente connesse a questo problema si pongono altre due esigenze, quella di un'adeguata formazione dei magistrati e quella di una carriera non dettata solo da meccanismi burocratici ma regolata sui principi del merito e della professionalità.
Per quanto riguarda il primo punto, si propone l'istituzione di una scuola di formazione dei magistrati che avvii anche, in modo vincolante, all'esercizio del ruolo giudicante ovvero del ruolo requirente.
Per quanto riguarda il secondo punto, si propone una nuova disciplina per il reclutamento degli uditori giudiziari e una nuova normativa della carriera dei magistrati.
L'articolo 1 della proposta di legge distingue la magistratura in giudicante ed inquirente. La norma è dettata dalla necessità di soddisfare esigenze di ordine tecnico, essendo diversissime, fra di loro, le funzioni giudicanti ed inquirenti che rendono, pertanto, necessarie diverse specializzazioni.
Gli articoli 2 e 3 stabiliscono le modalità con cui avviene l'assegnazione ai ruoli ed i criteri con i quali risolvere le situazioni di esubero.
Gli articoli 4, 5 e 6 stabiliscono i tempi e le modalità di applicazione delle presenti norme.
L'articolo 7 stabilisce il divieto di mutamento delle funzioni, con il passaggio dall'uno all'altro ruolo.
L'articolo 8, che modifica l'articolo 188 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e l'articolo 9 eliminano la deleteria corsa agli incarichi direttivi in magistratura e le scelte del Consiglio superiore della magistratura, stabilendo che, nelle funzioni direttive, si avvicendino, per due anni, tutti i magistrati del medesimo ufficio, aventi grado di magistrato di Corte d'Appello o grado superiore, nell'ordine di anzianità, ovvero, per gli uffici direttivi, di cui all'articolo 120 dell'ordinamento giudiziario, di magistrato di Corte di Cassazione, con idoneità alle funzioni direttive superiori. La rotazione è rigorosamente limitata ai magistrati appartenenti al medesimo ufficio, onde escludere qualsiasi mutamento di sedi, che vanificherebbe, di fatto, il principio costituzionale dell'inamovibilità dei magistrati. Infine l'articolo 10 modifica la legge n. 195 del 1958, nel senso di riconoscere, avverso le decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, il ricorso al tribunale amministrativo regionale ed, in seconda istanza, al Consiglio di Stato. La normativa vigente, in effetti, si risolve in una capitis diminutio per il magistrato rispetto agli impiegati civili dello Stato, cui sono garantiti due gradi di giudizio avverso i provvedimenti disciplinari: il ricorso al TAR ed in seconda istanza al Consiglio di Stato.
L'articolo 11 stabilisce le incompatibilità delle funzioni di magistrato.
L'articolo 12 regola l'avanzamento della carriera sulla base dei posti disponibili e per quanto riguarda la promozione da magistrato di tribunale a magistrato di Corte di Appello e da magistrato di Corte di Appello a magistrato di Corte di Cassazione, dei meriti acquisiti in appositi concorsi.
Infine all'articolo 13 si stabiliscono i doveri del magistrato in merito ai luoghi e ai tempi dello svolgimento della propria funzione ed al luogo della propria residenza.
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(distinzione tra magistratura giudicante ed inquirente)
1. La magistratura è distinta in due ruoli: magistratura giudicante e magistratura inquirente.
2. I magistrati di entrambi i ruoli si distinguono in: uditori giudiziari, magistrati di tribunale, magistrati di Corte d'Appello, magistrati di Corte di Cassazione.
Art. 2.
(modalità assegnazione dei magistrati nei ruoli)
1. L'assegnazione dei magistrati nei ruoli avviene, da parte del Consiglio superiore della magistratura, all'atto del conferimento delle funzioni di uditore giudiziario, sulla base dell'opzione vincolante per il ruolo di magistratura giudicante ovvero per il ruolo di magistratura requirente e su domanda degli uditori stessi.
Art. 3.
(criteri di collocazione nei ruoli in situazioni di esubero)
1. I magistrati che già esercitano le funzioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono inquadrati nel ruolo corrispondente alle funzioni esercitate.
2. Per i magistrati che intendono essere collocati nel ruolo diverso da quello corrispondente alle funzioni esercitate è fatto salvo il diritto di farne domanda al Consiglio superiore della magistratura, entro il termine di giorni trenta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora, attraverso tali domande si dovessero verificare situazioni di esubero nell'uno o nell'altro ruolo, il Consiglio superiore della magistratura procede alla collocazione nei ruoli, avuto riguardo esclusivamente ai seguenti criteri, considerati nell'ordine:
a) computo dell'anzianità nelle funzioni esercitate nel corso della carriera;
b) grado rivestito dal magistrato;
c) anzianità nel grado;
d) età del magistrato.
Art. 4.
(termine presentazione domande)
1. Nel termine di mesi tre dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, il Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 3, provvede alla istruzione di tutte le domande presentate, alla formazione e alla pubblicazione dei ruoli, nonché alla pubblicazione dei posti vacanti in entrambi i ruoli.
Art. 5.
(domande per assegnazione sedi)
1. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del bollettino delle sedi vacanti, i magistrati di cui al comma 2 dell'articolo 3, devono inoltrare domanda per l'assegnazione della sede.
2. Se più domande vengono presentate per il medesimo posto, ai concorrenti esclusi è fatto obbligo di presentare domanda per posti vacanti di sedi diverse dello stesso ruolo.
3. All'assegnazione delle sedi vacanti possono concorrere anche i magistrati di cui al comma 1 dell'articolo 3, nell'ambito del ruolo di appartenenza.
Art. 6.
(tempi riproposizione domande non accolte)
1. I magistrati di cui al comma 2 dell'articolo 3, la cui domanda non sia stata accolta, possono riproporla nel quinquennio successivo.
2. Per i magistrati di cui al comma 1 resta riservata una quota pari al cinquanta per cento dei posti che si rendano vacanti in entrambi i ruoli, nel corso del quinquennio successivo.
Art. 7.
(divieto mutamento delle funzioni)
1. L'assegnazione nei ruoli giudicante o requirente, effettuata dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi della presente legge, non è suscettibile di ulteriore tramutamento, con passaggio dall'uno all'altro ruolo.
Art. 8.
(avvicendamento funzioni direttive)
1. L'articolo 188 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
"Art. 188. - 1. Gli uffici direttivi, di cui all'articolo 119 sono conferiti dal Consiglio superiore della magistratura, per anzianità, ai magistrati di Corte di Appello o grado superiore.
2. Gli uffici direttivi, di cui all'articolo 120, sono conferiti dal Consiglio superiore della magistratura, per anzianità, ai magistrati di Corte di Cassazione con idoneità alle funzioni direttive".
Art. 9
(tempi di esercizio delle funzioni)
1. Le funzioni previste dall'articolo 188 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, sono conferite, seguendo l'ordine di grado e di anzianità, a tutti i magistrati del medesimo ufficio, in possesso dei requisiti richiesti dalla predetta norma, che ne facciano domanda.
2. Le funzioni di cui al comma 1 vengono esercitate da ciascuno dei magistrati per un periodo non superiore ad anni due, così alternandosi tra di loro nella direzione dell'ufficio.
Art. 10.
(metodologia dei ricorsi su provvedimenti disciplinari)
1. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
"Contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso il ricorso, in primo grado, al tribunale amministrativo regionale. Contro le decisioni di prima istanza è ammessa l'impugnazione al Consiglio di Stato. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato".
Art. 11
(Incompatibilità delle funzioni di magistrato)
1. La funzione di magistrato è incompatibile con qualsivoglia incarico di natura pubblica o privata.
2. L'eventuale accettazione di tali incarichi comporta la decadenza della funzione giudiziaria.
3. Per i magistrati attualmente in servizio la rinunzia agli eventuali incarichi dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12
(Avanzamento della carriera)
1. Sono ripristinati i ruoli organici dei magistrati di tribunale, Corte d'Appello e Corte di Cassazione.
2. Il Governo della Repubblica è delegato a determinare con apposito decreto legislativo il numero dei posti d'organico dei magistrati per ciascuna funzione.
3. La promozione della funzione di magistrato di tribunale a magistrato della Corte di Appello e da magistrato di Corte di appello a magistrato della Corte di Cassazione avviene per esami scritti ed orali secondo le norme che il Governo della Repubblica è delegato ad emanare con decreto legislativo e comunque entro i limiti dei posti vacanti in organico.
4. I Magistrati attualmente in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge conservano il loro status giuridico ed economico anche in soprannumero rispetto agli organici che il Governo andrà a determinare.
Art. 13
(Doveri del magistrato)
1. Il magistrato deve svolgere le funzioni attribuitegli nei locali della sede giudiziaria alla quale è stato assegnato osservando l'orario d'ufficio.
2. È fatto obbligo al magistrato di risiedere stabilmente nello stesso comune dove ricade l'ufficio giudiziario al quale è assegnato.
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