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NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA
Con la presente proposta di legge si affronta un tema importante all'interno di un più generale riassetto del sistema giustizia nel nostro Paese; la questione del trattamento economico del personale di magistratura. Mentre nel passato il trattamento economico del personale di magistratura era adeguato alla funzione ed ai compiti, da esso svolto, nella fase attuale la disparità, ad esempio, con chi svolge incarichi direttivi nella pubblica amministrazione si è andata evidenziando. È evidente che ad un migliore funzionamento del sistema giustizia nel nostro Paese deve corrispondere un riconoscimento, anche da un punto di vista economico, del lavoro delicato e fondamentale che dal personale di magistratura viene svolto.
Con la presente proposta di legge quello che si propone è l'adeguamento del trattamento economico recuperando il ritardo sin qui registrato.
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
1. Nell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 25 luglio 1966, n. 570, le parole "undici anni" sono sostituite dalle parole "otto anni".
Art. 2
1. Nell'art. 4, comma 1, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, le parole "sette anni" sono sostituite dalle parole "otto anni".
Art. 3
1. Nella tabella ammessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce "magistrati di tribunale dopo tre anni dalla nomina" e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce "magistrati di tribunale".
Art. 4
1. Nell'articolo 5, comma 1, della legge 5 agosto 1998, n. 303, le parole "venti anni" sono sostituite dalle parole "diciotto anni".
Art. 5
1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2003, senza diritto di corresponsione degli arretrati.
Art. 6
1. Gli effetti economici derivanti dall'applicazione delle statuizioni dei primi quattro articoli della presente legge, operano previa riduzione di corrispondenti importi attribuiti a titolo di riallineamento stipendiale ai sensi delle norme soppresse dal decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
2. Identico criterio si applica, altresì, con riferimento all'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la parte relativa al personale di magistratura.
Art. 7
1. Gli stipendi iniziali relativi alle varie qualifiche del personale di magistratura sono, in funzione perequativa, rideterminati come indicato nella tabella in allegato.
2. Nei confronti del personale di magistratura che essa dal servizio con diritto a pensione nel periodo 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2004, i miglioramenti previsti nella tabella in allegato (?) si applicano nella misura integrale, alle scadenze e negli importi indicati.
Art. 8
1. Per il personale di magistratura che ha fruito del beneficio del riallineamento stipendiale, il miglioramento conseguente all'applicazione delle nuove misure degli stipendi iniziali di cui al precedente art. 7, non produce effetti sulla parte di trattamento economico in godimento derivante dal suddetto beneficio, che rimane pertanto invariato negli importi.
Art. 9
1. Sono fatti salvi il sistema di progressione economica di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1984, n. 425, nonché quello di adeguamento triennale di cui agli artt. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e 24, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 10
1. L'adeguamento triennale di cui all'art. 9, relativo agli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 resta sospeso, concorrendo le conseguenti economie di bilancio alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della seguente legge.
Art. 11
1. Gli Organi di autogoverno delle magistrature, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, danno attuazione ai criteri generali, stabiliti con legge, di valutazione periodica di professionalità del personale di magistratura finalizzati all'efficienza, efficacia ed economicità dell'amministrazione della giustizia.
Art. 12
1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della seguente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero della Giustizia.
2. Il ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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