Pagina 15 - n.1/2002
Critica Sociale

La riforma della giustizia (8)

NORME IN MATERIA DI COMPETENZA
PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI


Il problema della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati è uno dei più delicati della nostra giustizia. Esso riguarda sia il buon andamento della giustizia sia la vita interna dell'ordine giudiziario. Attualmente la competenza a condurre l'inchiesta quando un magistrato assuma la qualità di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato, spetta all'ufficio giudiziario del capoluogo del distretto di Corte d'Appello più vicino al territorio. Questa norma instaura di fatto un meccanismo di "reciprocità", poiché il più delle volte sussiste una biunivoca tra le Corti "più vicine", nel senso che se l'ufficio giudiziario di Messina è competente per i magistrati di Reggio Calabria, a sua volta la corte di Reggio Calabria è competente per i magistrati di Messina. L'esempio che abbiamo fatto non è casuale, poiché proprio tra i magistrati di Messina e quelli di Reggio Calabria, in un passato non lontano, si sono registrati conflitti che hanno gettato un'ombra sull'immagine della magistratura.

In un sistema bene ordinato il meccanismo dei controlli "reciproci" non è mai fondato sulla dialettica tra due soli soggetti, competenti in modo esclusivo l'uno sull'altro. Nel caso della magistratura, la reciprocità potrebbe essere tollerata qualora i magistrati rispondessero del loro operato a un corpo elettorale: quest'ultimo, in tal caso, avrebbe la funzione del "terzo" nel meccanismo dei controlli reciproci. Ma ciò è al di fuori sia del nostro ordinamento sia della nostra cultura giuridica, sviluppatasi nel solco della tradizione euro-continentale e romanistica, dove il magistrato non è espressione diretta della società civile, ma figura fondamentale dello svolgersi delal funzione dello Stato. D'altra parte, l'attuale meccanismo della reciprocità minaccia seriamente l'esercizio della funzione giudiziaria. I magistrati delle due corti "più vicine" stanno gli uni di fronte agli altri, potenzialmente come possibili inquirenti e possibili inquisiti. Ciò non può non creare tensioni fra di loro e possibili quanto inconsapevoli complicità.

Con la presente proposta di legge si prevede di mantenere il principio della vicinanza, ma di evitare che questo inneschi a sua volta un meccanismo di reciprocità. Perciò, nel caso di due distretti in posizione di "reciprocità", la competenza a giudicare i magistrati che appartengono al distretto più consistente dal punto di vista numerico sarà spostata ad un terzo distretto immediatamente più vicino per territorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1
1. All'articolo 11 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Nel caso in cui , poi, due capoluoghi sedi di distretto di Corte d'Appello siano tra loro i più vicini procedimenti di cui al comma 1, la competenza, per quanto riguarda i procedimenti riguardanti magistrati appartenenti al distretto con maggior numero di magistrati in organico, è attribuita al giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello immediatamente successivo per vicinanza".

 Critica Sociale


 Successiva

Copyright©2002 Critica Sociale