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RIFORMA IN SENSO UNINOMINALE E MAGGIORITARIO
DEL SISTEMA ELETTORALE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
L'obiettivo di questa proposta di legge consiste nell'introduzione del voto maggioritario uninominale, a turno unico, per la elezione dei membri togati del CSM, legandoli alle preferenze raccolte immediatamente e direttamente sul loro nome, in base al loro prestigio ed alle loro capacità personali.
Da questo punto di vista occorre ricordare che secondo la Costituzione, il CSM è l'organo che deve garantire l'indipendenza della Magistratura da ogni influenza esterna per tutto ciò che attiene la sua organizzazione (carriere, trasferimenti, provvedimenti disciplinari ecc.) e deve anche assicurare la professionalità del corpo togato.
I due terzi dei suoi membri vengono eletti direttamente dai magistrati (membri togati), ed a questi si rivolge la seguente proposta di legge, mentre il restante terzo viene eletto direttamente dal Parlamento a Camere riunite (membri laici).
Questa proposta di legge, se approvata, consentirebbe di sottrarre i magistrati alla forte influenza delle correnti, e garantirebbe le elezioni dei migliori e più preparati tra i candidati come membri del CSM, piuttosto che i rappresentanti di questa o quella corrente ed in ultima analisi ridurrebbe l'influenza delle componenti organizzate in base ad orientamenti politici, rappresentando esse un legame tra politica e magistratura che determina una lesione forte della necessità, garantita costituzionalmente, di autonomia piena da ogni influenza esterna dell'organo di autogoverno.
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DISEGNO DI LEGGE
Art.1
Il comma 14 dell'art.25 della legge 24 marzo 1958, n.195, recante : "norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura", così come modificato dalla legge 22 dicembre 1975, n. 695 , dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dall'art.6 della legge 12 aprile 1990, n. 74" è abrogato, ed è sostituito dal seguente:
"il voto si esprime: a) per il collegio nazionale presso la Corte di Cassazione con il voto ad uno solo dei candidati; b) per i collegi territoriali con il voto ad uno solo dei candidati".
Art.2
L'art.27 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è abrogato ed è sostituito dal seguente:
1. L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità. I seggi sono attribuiti ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In casi di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha la maggior anzianità di servizio nell'ordine giudiziario, ed in caso di parità di servizio, al candidati più anziano di età .
2. L'ufficio elettorale presso ciascun collegio territoriale proclama eletti i candidati con il maggior numero di voti validi. In casi di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano di età.
3. L'art.39 della legge 24 marzo 1958, n.195 è abrogato ed è sostituito dal seguente:
1. Il componente eletto dai magistrati, che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti validi.
2. Qualora la sostituzione non sia possibile a norma del comma 1 si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio Superiore entro 30 giorni dalla cessazione della carica del componente o dei componenti da sostituire. Le elezioni avvengono con le modalità di cui agli articoli 25, 26 e 27;
nei collegi territoriali , ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei componenti da sostituire.
1. Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio Superiore.
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