Pagina 15 - n.1/2002
Critica Sociale

La riforma della giustizia (9)

RIFORMA IN SENSO UNINOMINALE E MAGGIORITARIO 
DEL SISTEMA ELETTORALE 
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA


L'obiettivo di questa proposta di legge consiste nell'introduzione del voto maggioritario uninominale, a turno unico, per la elezione dei membri togati del CSM, legandoli alle preferenze raccolte immediatamente e direttamente sul loro nome, in base al loro prestigio ed alle loro capacità personali. 
Da questo punto di vista occorre ricordare che secondo la Costituzione, il CSM è l'organo che deve garantire l'indipendenza della Magistratura da ogni influenza esterna per tutto ciò che attiene la sua organizzazione (carriere, trasferimenti, provvedimenti disciplinari ecc.) e deve anche assicurare la professionalità del corpo togato.

I due terzi dei suoi membri vengono eletti direttamente dai magistrati (membri togati), ed a questi si rivolge la seguente proposta di legge, mentre il restante terzo viene eletto direttamente dal Parlamento a Camere riunite (membri laici).

Questa proposta di legge, se approvata, consentirebbe di sottrarre i magistrati alla forte influenza delle correnti, e garantirebbe le elezioni dei migliori e più preparati tra i candidati come membri del CSM, piuttosto che i rappresentanti di questa o quella corrente ed in ultima analisi ridurrebbe l'influenza delle componenti organizzate in base ad orientamenti politici, rappresentando esse un legame tra politica e magistratura che determina una lesione forte della necessità, garantita costituzionalmente, di autonomia piena da ogni influenza esterna dell'organo di autogoverno. 

DISEGNO DI LEGGE

Art.1
Il comma 14 dell'art.25 della legge 24 marzo 1958, n.195, recante : "norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura", così come modificato dalla legge 22 dicembre 1975, n. 695 , dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dall'art.6 della legge 12 aprile 1990, n. 74" è abrogato, ed è sostituito dal seguente:
"il voto si esprime: a) per il collegio nazionale presso la Corte di Cassazione con il voto ad uno solo dei candidati; b) per i collegi territoriali con il voto ad uno solo dei candidati".

Art.2
L'art.27 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è abrogato ed è sostituito dal seguente:
1. L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità. I seggi sono attribuiti ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In casi di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha la maggior anzianità di servizio nell'ordine giudiziario, ed in caso di parità di servizio, al candidati più anziano di età .
2. L'ufficio elettorale presso ciascun collegio territoriale proclama eletti i candidati con il maggior numero di voti validi. In casi di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano di età.
3. L'art.39 della legge 24 marzo 1958, n.195 è abrogato ed è sostituito dal seguente:
1. Il componente eletto dai magistrati, che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti validi.
2. Qualora la sostituzione non sia possibile a norma del comma 1 si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio Superiore entro 30 giorni dalla cessazione della carica del componente o dei componenti da sostituire. Le elezioni avvengono con le modalità di cui agli articoli 25, 26 e 27;
nei collegi territoriali , ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei componenti da sostituire.
1. Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio Superiore.

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